MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

La mediazione obbligatoria, introdotta dal decreto legislativo n° 28 del 4 marzo 2010, rappresenta l’attività di un soggetto terzo, imparziale, che assiste due o più parti per giungere ad un accordo amichevole volto a dirimere una controversia e a formulare una proposta di sistemazione.

Coloro che intraprendono, dal marzo 2011, un’azione giudiziaria devono, quindi, preventivamente sottoporsi ad un procedimento di conciliazione e di arbitrato.

CASI DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

La mediazione volontaria è prevista per alcuni casi specifici:

  • In materia condominiale;
  • Per diritti reali: proprietà, usufrutto, servitù, ecc.; 
  • Per divisioni o successioni ereditarie;
  • Nei patti di famiglia;
  • Per contratti di locazione o comodato;
  • Per affitti di azienda;
  • Per richieste di risarcimento danni da: circolazione di veicoli e natanti, responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo pubblicitario;
  • Per contratti assicurativi, bancari e finanziari.

DURATA DELLA MEDIAZIONE

Il procedimento di mediazione obbligatoria deve avere una durata inferiore ai 3 mesi. Il procedimento viene attivato davanti ad un organismo di mediazione che, su richiesta, e a seguito di iscrizione ad apposito registro, disciplinato dal Ministero della Giustizia, viene abilitato a gestire il suddetto procedimento.

All’attivazione del procedimento di mediazione verrà designato un mediatore obbligatorio che si incaricherà di trattare la materia prescelta e si adopererà affinché le parti giungano ad una conciliazione.

Nel caso in cui si arrivi ad un accordo il mediatore stilerà il verbale di conclusione positiva che sarà sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati.

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