La mediazione obbligatoria, introdotta dal decreto legislativo n° 28 del 4 marzo 2010, rappresenta l’attività di un soggetto terzo, imparziale, che assiste due o più parti per giungere ad un accordo amichevole volto a dirimere una controversia e a formulare una proposta di sistemazione.
Coloro che intraprendono, dal marzo 2011, un’azione giudiziaria devono, quindi, preventivamente sottoporsi ad un procedimento di conciliazione e di arbitrato.
CASI DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
La mediazione volontaria è prevista per alcuni casi specifici:
- In materia condominiale;
- Per diritti reali: proprietà, usufrutto, servitù, ecc.;
- Per divisioni o successioni ereditarie;
- Nei patti di famiglia;
- Per contratti di locazione o comodato;
- Per affitti di azienda;
- Per richieste di risarcimento danni da: circolazione di veicoli e natanti, responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo pubblicitario;
- Per contratti assicurativi, bancari e finanziari.
DURATA DELLA MEDIAZIONE
Il procedimento di mediazione obbligatoria deve avere una durata inferiore ai 3 mesi. Il procedimento viene attivato davanti ad un organismo di mediazione che, su richiesta, e a seguito di iscrizione ad apposito registro, disciplinato dal Ministero della Giustizia, viene abilitato a gestire il suddetto procedimento.
All’attivazione del procedimento di mediazione verrà designato un mediatore obbligatorio che si incaricherà di trattare la materia prescelta e si adopererà affinché le parti giungano ad una conciliazione.
Nel caso in cui si arrivi ad un accordo il mediatore stilerà il verbale di conclusione positiva che sarà sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati.
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